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Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili


In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento epidemiologico relativo al diffondersi del Coronavirus COVID-19 che ha colpito il territorio dei comuni di cui all'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia; Vò in Veneto, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data del 29 febbraio 2020 l’Ordinanza n. 642, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

 

All'art. 1 dell’Ordinanza viene stabilito che “…detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

 

Intesa Sanpaolo, in merito all'emergenza del diffondersi del Coronavirus COVID-19, ha adottato i seguenti interventi:

  • estensione di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr. 642 del 29.02.2020 ai prestiti personali e ai leasing strumentali all'esercizio dell’impresa;
  • possibilità di richiedere la sospensione per i soggetti titolari di mutui e prestiti personali che siano dipendenti di aziende private ubicate al di fuori della c.d. “zona rossa” (i comuni individuati nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020) che non possono ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali o per i soggetti titolari di mutui e prestiti personali che abbiano rilevato una riduzione temporanea del reddito causata dall'emergenza in corso;
  • possibilità di richiedere la sospensione per le aziende operanti su tutto il territorio italiano interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza.

 

Principali caratteristiche della sospensione

 

Modalità di applicazione


I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti/leasing stipulati con Intesa Sanpaolo relativi a edifici ubicati in uno dei comuni della zona rossa, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni e i titolari di prestiti personali residenti in uno dei suddetti comuni, hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 31 luglio 2020, delle rate dei mutui/finanziamenti/prestiti personali/leasing in essere.

 

I titolari di mutui/prestiti personali dipendenti di aziende private, ubicate al di fuori della zona rossa, che non possono ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali o i titolari di mutui/prestiti personali che abbiano rilevato una riduzione temporanea del reddito possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 6 mesi.

 

Le Imprese titolari di finanziamenti/leasing operanti su tutto il territorio italiano interessate direttamente o indirettamente dell’emergenza del Coronavirus, hanno la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per 3 mesi, eventualmente, prorogabile di altri 3/6 mesi in funzione dell’emergenza.

 

Il Cliente può scegliere la modalità di applicazione della sospensione: sospensione dell’intera rata o sospensione della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito, unicamente per i soggetti della zona rossa.

 

Per i leasing strumentali all'esercizio dell’impresa, nel caso in cui il Cliente sia in possesso di una polizza leasing presso altri intermediari (polizza non in convenzione), dovrà richiedere al proprio assicuratore la modifica della scadenza del vincolo a favore della Banca.

 

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

 

Destinatari dell’iniziativa

  • Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari/prestiti personali
  • Clienti Imprese – mutui e finanziamenti (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing

Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dal 31 gennaio 2020, data dell’inizio dell’emergenza.

La domanda dovrà essere sottoscritta tramite l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari e, unicamente per i soggetti della zona rossa, dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.

 

Costi ed effetti della sospensione


A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti/prestiti personali/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

 

Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

  • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
  • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

 


Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare una filiale Intesa Sanpaolo.


Per i clienti privati titolari di mutui e prestiti personali, il modulo di richiesta è scaricabile anche dal sito internet della Banca, all’interno della sezione dedicata alle sospensioni. Inoltre, per i clienti privati con contratto multicanale attivo, sarà possibile a breve effettuare la richiesta direttamente dal proprio internet banking.


Aprile 2020

 

 

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

 

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata

 

A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.


Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.03.2020, dopo il pagamento della rata n. 23
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 91.780,95 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

 

Sospendendo il pagamento di sei rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 757,19 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 12,62 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di sei mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 757,19 euro.


Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo.


Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

 

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.


Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.03.2020, dopo il pagamento della rata n. 23
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 91.780,95 euro

 

Sospendendo per sei rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 757,19 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 126,20 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di sei mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 757,19 euro.


Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto.

 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo.